Декрет призначення о. Ігора Галея Директором Юридичного відділу Апостольського Екзархату

Prot. N. 389/2023

 
Decreto di nomina

Nel Nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen

Paulo Dionisio Lachovicz,
Esarca Apostolico
per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia


Accertate le qualità e l’idoneità del candidato richieste dal diritto a norma del can. 940 § 1 del CCEO, accertata la vacanza dell’ufficio a norma del can. 943 § 1 del CCEO, visto i cann. 244 § 1 e 937 del CCEO


Nomino
per un triennio

Rev. Don IHOR HALEY, Utroque Iure Doctor
Direttore dell’Ufficio Giuridico dell’Esarcato Apostolico


il quale, a norma del can. 936 § 2 del CCEO, sarà competente:

-       assistere, consigliare e collaborare strettamente con l’Esarca Apostolico nel suo obbligo di promuovere la disciplina ecclesiastica comune e far rispettare l’osservanza di tutte le leggi giuridiche sia canoniche sia civili (cann.  201 § 1, 1504 CCEO);

-       dare il supporto giuridico di consulenza nei casi e nelle questioni specifici agli uffici della Curia dell’Esarcato;

-       elaborare delle proposte concernenti le materie o aspetti giuridici riguardanti le formalità, dei requisiti imposti dal diritto per la validità degli atti giuridici;

-       aiutare gli uffici della Curia dell’Esarcato nella interpretazione delle leggi ecclesiastiche (cann. 1498 § 1, 1499, 1500 CCEO);

-       partecipare nelle riunioni consultive Curiali e Dicasteriali riguardanti le questioni giuridiche dell’Esarcato Apostolico;

-       accompagnare Esarca Apostolico o/e Vicario Generale, se sarà necessario, negli incontri inter-ecclesiali riguardanti le questioni giuridiche dell’Esarcato Apostolico; 

-       eseguire l’indagine previa sui fatti e sulle circostanze ogniqualvolta si ha notizia almeno verosimile di un delitto (can. 1468 § 1 CCEO);

-       emettere la promessa di adempiere fedelmente l’ufficio secondo il modo determinato dal diritto (can. 244 § 2, 1° CCEO);

-       osservare il segreto nei limiti e secondo il modo determinato dal diritto (can. 244 § 2, 2° CCEO);

-       avvisare per iscritto l’autorità competente la scadenza del termine della provvisione canonica (can. 943 § 2 CCEO).
 
Il Decreto della provvisione canonica ha effetto dal momento della intimazione a norma del can. 1511 del CCEO.


+ Paulo Dionisio Lachovicz, OSBM,
Esarca Apostolico

 

Don Petro Goliney,
Cancelliere

Roma
Presso la Cattedrale Madonna di Zhyrovyci e Santi Martiri Sergio e Bacco 
1 giugno 2023 A. D.